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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Servizio attivo

Dettagli

 Accertamento di compatibilità paesaggistica

A chi è rivolto

La richiesta può essere presentata, a firma di un tecnico abilitato, dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico che intendano intraprendere interventi.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004.

Descrizione

 Accertamento di compatibilità paesaggistica

Come fare

L’istanza deve essere presentata all’ufficio protocollo (a mano o a mezzo posta) ovvero trasmessa a mezzo PEC corredata della documentazione necessaria ai sensi di legge (Rif. art. 146 D.Lgs. 42/2004 e DPCM 12/12/2005), previa verifica della compatibilità dell’intervento progettato con la disciplina paesaggistica in vigore (Rif. PIT piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato).

Cosa serve

La domanda per l’accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere formulata sui moduli allegati, scaricabili in fondo alla scheda servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione specificata nel modulo rilievo, e la documentazione allegata devono essere redatti da un professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale.

Cosa si ottiene

il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica previo pagamento della sanzione determinata d’ufficio alla conclusione del procedimento 

Tempi e scadenze

I tempi del procedimento sono definiti dall’art. 167 comma 5 D.Lgs. 42/2004 

180
giorni
dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di richiedere eventuali integrazioni

Quanto costa

  • marca da bollo sulla domanda;

  • versamento dei diritti di segreeria (€ 80,00)

    Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite il portale dei pagamenti del comune di Fiesole - Pago Pa - selezionando la sezione PAGAMENTO SPONTANEO e il servizio dedicato (cliccare link esterno in fondo alla pagina)

  • nel caso di accertamento della compatibilità paesaggistica per interventi realizzati in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica, preliminarmente al rilascio è dovuto altresì il pagamento sanzioni pecunarie di cui all’art. 167 comma 5 D.Lgs 42/2004;

    Il pagamento della sanzione pecuniaria può essere effettuato tramite il portale dei pagamenti del comune di Fiesole - Pago Pa - selezionando la sezione AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATO e il servizio dedicato Sanzioni Paesaggistiche (cliccare link esterno in fondo alla pagina)

Nella causale è necessario specificare il numero di pratica cui si riferiscono. La ricevuta del versamento dovrà essere presentata al Servizio Urbanistica 

Accedi al servizio

Casa Marchini Carrozza

Sede Ufficio turistico e Dipartimento Urbanistica

Via Portigiani, 3 - 50014 Fiesole

Normativa di riferimento

D.Lgs 42/2004, parte III "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
L.R. Toscana 65/2014 "Norme per il governo del territorio".

Ultimo aggiornamento:

17/04/2025, 12:59