Convivenza di fatto
costituzione - scioglimento
Dettagli
A chi è rivolto
Possono costituire una convivenza di fatto mediante dichiarazione, due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici, ma unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale specificando che sono:
- residenti nel Comune di Fiesole allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- che non ci sono fra loro rapporti di parentela, affinità o adozione;
- che non risultano unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Descrizione
Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, l. 76/2016).
I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento).
Se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto.
I conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto dichiarati possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sulle materie indicate e limitate dalla legge, sottoscrivendo un contratto di convivenza: si tratta di una opportunità e non di un dovere
Il professionista a cui la coppia si rivolga per il contratto, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento dovrà essere inviato scansionato e accompagnato da una dichiarazione che attesti che è copia dell'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), alla pec del Comune di residenza che provvederà alla registrazione comune.fiesole@postacert.toscana.it
Il contratto potrà contenere :
indicazione della residenza
modalità di contribuzione alle necessità delle vita in comune in relazione alle sostanza di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo delle stesse
regime patrimoniale di comunione dei beni, modificabile in corso di convivenza
Il contratto, l’eventuale risoluzione dello stesso o la sua modifica in forma scritta pena la nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e dovranno essere comunicati all’ufficiale di anagrafe con le modalità sopra indicate
L’iscrizione delle coppie di fatto segue le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare gli artt. 4 e 13 del D.P.R. 223/1989
Come fare
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione (sempre congiunta) resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione deve essere fatta tramite la compilazione e sottoscrizione, da parte di entrambi i richiedenti, del modulo scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina, che deve essere poi trasmesso, alternativamente, con le seguenti modalità:
Per posta elettronica all'indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it
Per posta raccomandata: Comune di Fiesole - Servizi Demografici Piazza Mino, 24-26- 50014 Fiesole
L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Chi invece effettua un cambio d’indirizzo o si trasferisce da altro comune o dall’estero a Fiesole la propria residenza e costituisce una nuova convivenza dovrà allegare la dichiarazione alla pratica di residenza
Cosa serve
Dichiarazione congiunta compilata e sottoscritta dai dichiaranti
Copia dei documenti di identità dei dichiaranti
Cosa si ottiene
Registrazione status di convivenza
Tempi e scadenze
Quanto costa
Non è previsto nessun costo per la presentazione della procedura
Nel caso si richieda un certificato i costi previsti sono gli stessi dei certificati anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Procedure collegate all'esito
La convivenza di fatto dichiarata sarà certificabile con le stesse modalità e costi dei certificati anagrafici nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Vincoli
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Ulteriori informazioni
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Fiesole di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto può essere fatta utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:Per posta elettronica all'indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it
Per posta raccomandata: Comune di Fiesole - Servizi Demografici Piazza Mino, 24-26- 50014 Fiesole
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) art. 1 dal comma 36 al 65
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - Regolamento anagrafico (art.7)
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 art. 5