Procedimenti di separazione e divorzio (davanti all'avvocato).
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere per ottenere il divorzio o la separazione personale con la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
La negoziazione assistita può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
L’avvocato redige un accordo che sancisce e regola la separazione o il divorzio e autentica le firme dei coniugi che lo hanno sottoscritto.
I coniugi devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge, per tutti gli adempimenti normativi previsti e per l'iter della procedura.
L'avvocato trasmette copia autenticata dell'accordo sottoscritto dai coniugi al Procuratore della Repubblica per ottenere il nulla osta oppure l’autorizzazione necessari.
L’accordo sarà integrato dall' autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli)
L'avvocato entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o della autorizzazione dal Procuratore trasmette la convenzione di negoziazione al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
L’invio può essere fatto anche da uno solo degli avvocati (come previsto son circolare n. 6/2015 del Ministero Interno) ma l'accordo deve essere firmato da parte di entrambi.
Si chiede cortesemente la collaborazione dei legali interessati per la compilazione del modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa assieme al modulo di richiesta di trascrizione.
La consegna può avvenire:
È disponibile nella sezione Modulistica fac-simile di lettera di trasmissione e il modulo per la rilevazione obbligatoria dei dati inerenti separazioni e divorzi.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe
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