Piano Casa

Piano Casa

Ufficio: Servizio Edilizia
Referente: Arch. Ambra Conti, Ing. Valentina Innocenti
Responsabile: Responsabile del Dipartimento Urbanistica Dott. Rocco Cassano
Indirizzo: via Portigiani, 3 - 50014 Fiesole
Tel: 055055
Fax: 055/5961252
E-mail: ufficio.urbanistica@comune.fiesole.fi.it
Orario di apertura: Accesso all'ufficio previo appuntamento - telefonate: Martedì 8:30-13:00 – Giovedì 8:30.13:00 / 15:00-17:30

Descrizione

Specifiche tecniche relative all’applicazione della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 24 e s.m.i.

Requisiti del richiedente

Gli interventi possono essere attuati in applicazione di quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 8/5/2009 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente",  e s.m.i. (L.R. n. 65/2010 L.R. 40/2011 e L.R. 77/2012).

AMPLIAMENTO (art. 3 e 3bis della L.R. 24/09 e s.m.i.)
L’ampliamento di edifici esistenti, aventi destinazione d’uso residenziale, è ammesso fino al 20% della Superficie Utile Lorda,  esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di 70 mq di sup. utile lorda, con le limitazioni e verifiche prescritte dalla L.R. 24/2009.
Gli interventi di ampliamento possono riguardare edifici unifamiliari e edifici bifamiliari o comunque di sup. utile lorda non superiore a 350 mq. E’ ammesso il frazionamento in conformità agli strumenti o regolamenti urbanistici, ma non è contemplato il mutamento di destinazione d’uso.
Sono ammessi inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia su edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda esistente.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (art. 4 della L.R. 24/09 e s.m.i.)
Sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della Superficie Utile Lorda, esistente alla data del 31 marzo 2009, e legittimata da titoli abilitativi
Non è ammesso il mutamento della destinazione d’uso. E’ ammesso tuttavia il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa purchè ciò sia conforme con le previsioni degli strumento o dei regolamenti comunali.
Il numero delle unità immobiliari può essere aumentato, purché le nuove unità abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 mq.
La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della L.R. n. 65/2014.

Gli interventi devono essere progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e del paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza
L’agibilità potrà essere certificata solo dimostrando il rispetto dei requisiti di efficienza energetica.

La SCIA va presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016

GLI INTERVENTI NON POTRANNO RIGUARDARE EDIFICI CHE RISULTINO:
o eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; 
o collocati all’interno delle zone territoriale omogenee “A”, di cui all’art. 2 del d.m. 1444/68 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e dagli atti di governo del territorio comunali. Ai sensi dell’art. 16 delle Norme del Regolamento Urbanistico, sono equiparate alle zona A  del D.M. n. 1444/1968, le zone individuate in cartografia come Tessuti Storici (art. 28);
o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali (edifici, ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente, di classe I, II, III.1,  ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 02.12.2009);
o vincolati quali immobili di interesse storico, ai sensi della parte II del Codice del Beni culturali e del paesaggio, D.lgs n. 42/04;
o collocati nelle aree di inedificabilità assoluta o nei territori di parchi o riserve;
o collocati all’interno di aree per le quali è prevista l’adozione e approvazione di piani attuativi
o collocati in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata o molto elevata

Documentazione da presentare

Gli interventi straordinari di ampliamento  o di demolizione e ricostruzione sopra descritti possono essere realizzati mediante presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 135 della L.R. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui all'art. 145 co. 2 lett. a) della L.R. 65/2014, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni di legge.

La SCIA deve essere presentata dal proprietario/i o da chi ne abbia titolo in copia unica, completa di tutta la documentazione indicata nella Modulistica.
La domanda deve essere formulata sull’apposita modulistica comunale. I modelli di cui sopra sono disponibili in formato elettronico alla sezione modulistica della presente pagina.

La SCIA deve essere presentata all'Ufficio Protocollo - URP oppure trasmessa via PEC.

 

Costi

Il costo relativo alla segnalazione certificata di inizio attività deve intendersi variabile a seconda del tipo di intervento si compone di più voci:
o diritti tecnici e di segreteria;
o contributi per oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione;

Il pagamento dei diritti tecnici e di segreteria può essere effettuato secondo le seguenti modalità;

·   tramite pagamento con bollettino postale sul c/c n° 24810509, intestato a Comune di Fiesole - Servizio Tesoreria, specificando la causale, DIRITTI SEGRETERIA e TECNICI

·   direttamente in Tesoreria Comunale, Intesa Sanpaolo SpA, Piazza Garibaldi - 50014 Fiesole, dal lunedì al venerdì orario 8:30/13:00 (Tel. 055 597881) specificando la causale, DIRITTI SEGRETERIA e TECNICI

·   tramite bonifico bancario: intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Fiesole – Causale, DIRITTI SEGRETERIA e TECNICI

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla SCIA.

Rateizzo versamento contributo relativo alla SCIA
Qualora l'interessato opti per una dilazione dei pagamenti (sia per gli oneri che per il costo di costruzione con importo complessivo superiore ad € 2.500,00), è consentita la rateizzazione semestrale fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima.
Per la rateizzazione degli importi l'interessato non dovrà ottenere alcuna specifica autorizzazione del Comune. Potrà pertanto procedere direttamente al versamento della prima rata, depositando la relativa attestazione di pagamento, e presentare contestualmente apposita garanzia fidejussoria per l'importo residuo, emessa da istituto bancario o assicurativo. Detta garanzia dovrà avere validità di tre anni, data iniziale coincidente con quella di versamento della prima rata, e dovrà essere svincolabile solo con nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Il relativo importo dovrà risultare di ammontare pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, avranno decorrenza dalla data di saldo della prima rata.

Si ricorda che per il ritardato od omesso versamento del contributo saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 192 della l.r. 65/2014.

Tempi

La SCIA ai sensi della L.R. n. 24 del 8/5/2009 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" e s.m.i., va presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

Il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di presentazione della SCIA al protocollo del Comune. Il termine per la fine lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova pratica concernente la parte non ultimata.
 
Il Comune esercita la potestà di controllo sulle SCIA presentate, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori (art. 145 e 146 L.R. 65/2014).

Normativa di riferimento

- L.R. 24/2009;
- D.P.R. 380/2001;
- L.R. 65/2014;
- Regolamento Edilizio Comunale
- Regolamento urbanistico
- L.241/90
- Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 02.12.2009

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