Canone Unico Patrimoniale

Canone Unico Patrimoniale

Ufficio: Entrate e Sviluppo Economico
Referente: Ilaria Gallo
Responsabile: Michele Magi
Indirizzo: Piazza Garibaldi 35
Tel: 055/5961216
E-mail: servizio.entrate@comune.fiesole.fi.it
Orario di apertura: SU APPUNTAMENTO

Descrizione

Dal 01/01/2021 è entrato in vigore il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “Canone Unico Patrimoniale”) di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell’ambito del territorio comunale.

Detto “Canone” sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il Canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'art.1 comma 816 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l'Amministrazione Comunale di Fiesole ha istituito il Canone Unico Patrimoniale con regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2021 e modificato da successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 marzo 2022.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Nel Comune di Fiesole è disciplinato nel Regolamento comunale ai Capi II, III e IV e si applica in caso di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 

CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Capo II)
E’ il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità sia permanente che temporanea, a presentare al Comune apposita istanza di autorizzazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, in base all’istruttoria amministrativa prevista dal Regolamento comunale ed è tenuto al pagamento del canone sulla base delle tariffe definite nella deliberazione di approvazione.
Le riduzioni e le esenzioni del canone sono disciplinate dal regolamento comunale.

CANONE UNICO PER DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Capo III)
E’ il canone (comma 827 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019) relativo alle pubbliche affissioni effettuate sugli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche od immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
Con decorrenza dal 1° aprile 2022 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del D. L.vo 507/1993. Il comune garantisce lo spazio per l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
I soggetti interessati all’utilizzazione degli spazi dovranno presentare apposita domanda su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune ed attenersi alle modalità, obblighi, compresi diritti di istruttoria e condizioni previsti nell’apposito disciplinare per le pubbliche affissioni negli impianti di proprietà comunale.

CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (Capo IV)
E’ il canone relativo all’occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico cioè del suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l’occupazione è da intendersi temporanea, indipendentemente dalla durata.
Per qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, l’interessato/a deve presentare apposita istanza di concessione/autorizzazione su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune in base all’istruttoria amministrativa prevista dal Regolamento comunale ed è tenuto al pagamento del canone sulla base delle tariffe definite nella deliberazione di approvazione.
Le riduzioni e le esenzioni del canone sono disciplinate dal regolamento comunale.
Costi
Alla domanda relativa a esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno essere allegate le marche da bollo e l'attestazione del versamento di diritti di segreteria per il relativo importo in base alla tipologia di richiesta.
Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 55 del 5 aprile 2022.
Per l’utilizzazione degli impianti di pubbliche affissioni non è previsto alcun canone.
Informazioni
Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
In caso di concessioni o autorizzazioni permanenti per le annualità successive a quella del rilascio, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune provvede, di norma, ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l’obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

 

Normativa di riferimento

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

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