Antenna parabolica

Antenna parabolica

Ufficio: Servizio Edilizia
Referente: Arch. Ambra Conti, Ing. Valentina Innocenti
Responsabile: Responsabile del Dipartimento Urbanistica Dott. Rocco Cassano
Indirizzo: via Portigiani, 3
Tel: 055055
Fax: 055 5961252
E-mail: ufficio.urbanistica@comune.fiesole.fi.it
Orario di apertura: Accesso all'ufficio previo appuntamento - telefonate: Martedì 8:30-13:00 – Giovedì 8:30.13:00 / 15:00-17:30

Descrizione

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA PARABOLICA

Requisiti del richiedente

 

Il Regolamento Edilizio (art. 180) disciplina l’installazione di antenne paraboliche ed altri apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite, onde prevenire la casuale e indiscriminata collocazione di apparecchi ricettivi, e facilitare installatori e fruitori nella scelta delle collocazioni possibili.

In particolare, il Regolamento edilizio stabilisce che tutti i nuovi edifici composti da più unità immobiliari si dovranno avvalere di impianti centralizzati per quanto concerne sia la ricezione televisiva tradizionale che quella satellitare. Negli immobili esistenti in caso di manutenzione straordinaria del tetto o di rifacimento del medesimo dovranno essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale che per quella satellitare. Nel caso in cui nel condominio non si raggiunga la maggioranza prevista dal codice civile per l’installazione dell’antenna centralizzata resta salvo il diritto di un proprietario che ne faccia richiesta di installare la medesima, tenendo in considerazione che, come previsto dalla legge n. 249/1997 (art. 3), in ogni condominio non potrà essere installata più di un antenna. 
 
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto. Sono ammesse invece sulle coperture, realizzate  sia a falde inclinate che piane o posate a terra all’interno del resede di proprietà. L’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano della strada e comunque in modo che la stessa non sporga oltre il colmo dello stesso tetto quando questo è a falde. Nell’ubicazione dell’antenna parabolica  dovrà essere evitata l’installazione sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree di particolare pregio a meno che non se ne ravvisi la necessità legata a motivi tecnici e non sia possibile altra collocazione.

E’ vietata l’installazione di antenne paraboliche in giardini e cortili di particolare pregio e, comunque, in quelli che prospettano e sono visibili dalla pubblica via.

Le antenne paraboliche dovranno avere le dimensioni massime degli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale e cioè cm 60-85 max; tali standard possono essere soggetti a variazione in considerazione di tecnologie che vadano nel senso di riduzione del diametro. La colorazione delle antenne paraboliche dovrà essere armonizzata con i cromatismi  di riferimento: color mattone per le coperture tradizionali, colori simili ai colori preesistenti per le coperture piane o per le eventuali cartelle od abbaini ad i quali viene addossata; devono inoltre essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. I convertitori e i relativi supporti ed aste possono essere sia zincati che colorati con colore uguale all’antenna parabolica. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni, o altri elementi e colorati come la parte edilizia su cui si inseriscono.

L’installazione delle antenne paraboliche, che rispettino integralmente le condizioni imposte dalla presente normativa, potrà avvenire previa semplice comunicazione scritta sul modello appositamente predisposto da questa Amministrazione, firmato dal proprietario o dall’Amministratore del condominio fermo restando quanto previsto dalla L. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti). 


 

Documentazione da presentare

Comunicazione di installazione dell’antenna completata degli allegati richiesti, previa acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica per le aree e gli immobili soggetti a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Costi

Costi
- nessuno (nei casi in cui non necessita l’autorizzazione paesaggistica).

Normativa di riferimento

Legge 46/1990
Legge 249/1997
Regolamento Edilizio Comunale (art. 180)

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