Unioni Civili

Unioni Civili

Ufficio: Servizi Demografici, Relazioni con il Pubblico
Responsabile: Mirella Maestrelli
Indirizzo: Piazza Mino, 26 - 50014 Fiesole
Tel: 055 055
Fax: 055 5961223
E-mail: ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it
Orario di apertura: per appuntamento 055055

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile  e possono scegliere liberamente a  quale  Comune italiano  rivolgersi  per costituirla (legge 20 maggio n.76 e successivi decreti legislativi n.5/6/7 del 19/1/2017)

Modalità di richiesta

Per costituire l'unione e per permettere le verifiche d'insussistenza delle cause di impedimento previste dall’art. 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016 n. 76 (vedi “Requisiti del richiedente”) utilizzare il modello allegato ed inviarlo con una della modalità sotto indicate.

L’Ufficio di Stato Civile contatterà gli interessati per concordare con loro un appuntamento (o persona che abbia ricevuto dalle stesse uno speciale incarico) per formalizzare la richiesta.

Nei successivi 30 giorni l’ufficio di stato civile svolgerà gli accertamenti necessari  e darà agli interessati la chiusura del procedimento.

Dal giorno di chiusura del procedimento, entri i successivi 180 giorni, sarà possibile costituire l’unione.

Modalità d’invio delle richieste:

  • e-mail all’indirizzo ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it
  • pec all’indirizzo comune.fiesole@postacert.toscana.it
  • posta indirizzata a Comune di Fiesole – Servizi Demografici, URP e Comunicazione – Piazza Mino 24 – 50014 Fiesole (FI).

L’inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • cquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica ovvero tramite posta elettronica certificata;
  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale di entrambi i dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica ovvero tramite posta elettronica certificata.

Requisiti del richiedente

Essere maggiorenni e dello stesso sesso.

Documentazione da presentare

Documenti d’identità personale delle parti richiedenti;

Per i cittadini stranieri: dichiarazione dell’autorità competente del paese estero dalla quale risulti che in base alla legge ivi vigenti nulla osta all’unione civile e da tale documento dovranno risultare le complete generalità della persona a cui si riferisce.

La documentazione dovrà essere in regola con le  eventuali convenzioni in merito oppure con le disposizione relative alla legalizzazione dei documenti delle autorità estere.

Se i contraenti o anche uno solo di loro non conoscono la lingua italiana devono comunicarlo all’ufficio di stato civile e incaricare un traduttore.

N.B.l’ufficio non dispone di traduttori. Il traduttore dovrà prestare giuramento sia per la richiesta che per la costituzione dell’unione

Prima del giorno fissato per la  costituzione dell'unione dovranno essere consegnate all'ufficio di stato civile le copie dei documenti d’identità dei  testimoni presenti (testimone della sposa e testimone dello sposo).

Deve essere indicata la residenza attuale dei testimoni se non fosse scritta sui documenti d’identità.

Iter procedura

Il procedimento si compone di due fasi:

• nella prima fase, la richiesta di Unione viene formalizzata nel processo verbale (A) sottoscritto dai richiedenti o da persona incaricata con procedura speciale (vedi modello) contenente la dichiarazione d’insussistenza delle cause d’ impedimento previste  dalla normativa.(vedi “ requisiti del richiedente”)

• nella secondo fase viene costituita l’unione (B)
 

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

In sede di verbalizzazione le parti potranno :

  1. scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (art.162 c.c.)
  2. In mancanza di questa dichiarazione, il regime applicato all’unione sarà quello della comunione dei beni
  3. possono scegliere ai sensi dell’art.30 legge 215/95 che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui sia cittadina una delle parti o dello stato in cui una di esse sia residente
  4. scegliere un  cognome  comune, tra i cognomi dei due componenti l’unione, cognome che sarà assunto per tutta la durata dell’unione stessa. La parte che modificherà il proprio cognome dichiarerà se intende sostituire lo stesso con il cognome dell’altro componente l’unione, anteporlo ovvero posporlo al proprio – tale scelta non modificherà il codice fiscale della persona interessata  né le sue risultanze anagrafiche (art.3 del Decreto Legislativo n.5 del 19/1/2017 che modifica l’art.20 del Regolamento Anagrafico DPR 223 del 1989) 
  5. concordare la data di costituzione dell’unione civile (a condizione che sia concluso il procedimento di accertamento delle condizioni ).

B) COSTITUZIONE DELL'UNIONE

La costituzione dell’unione avviene nella Casa Comunale alla presenza di due testimoni (maggiorenni) avanti all’Ufficiale di Stato Civile, che riceve  la dichiarazione personale e congiunta delle parti contenente la volontà di costituire l’unione.

L’unione civile può esser costituita anche in un comune diverso da quello nel quale si svolto il procedimento di richiesta.

In questo caso è necessario farne richiesta per ottenere la delega necessaria al comune in cui verrà costituita. (Occorre una marca da bollo da euro 16,00 (ai sensi dell’art.70-quater del D.P.R. n.396/2000).
Per la celebrazione dell’unione, l’Amministrazione del Comune di Fiesole ha deliberato di mettere a disposizione le sedi, i servizi, le regole e le tariffe già previste per i matrimoni civili (vedi la scheda “Matrimoni civili – celebrazione”).

Con la costituzione dell’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Inoltre, le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita comune che dovranno attuare e fissano la residenza comune.

Nelle Unioni Civili non c'è l'obbligo della fedeltà.

Nei casi di infermità o altro comprovato impedimento di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile si reca presso il luogo in cui si trova la parte impedita sia nei casi di ricezione della richiesta che per ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile riceve la dichiarazione di costituzione anche se non vi sia stata precedente richiesta, previo giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause che ne costituiscono impedimento.

Costi

La procedura di cui all’atto di costituzione avanti all’Ufficiale di Stato Civile è gratuita.

Qualora le parti intendano celebrare l’unione, si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale n.139 del 26/7/2016 al link sottostante, la quale estende le tariffe previste per i matrimoni civili per l’utilizzo dei luoghi a disposizione.

Informazioni

Cause di impedimento

Le cause che impediscono la costituzione dell’unione sono quelle indicate nell’art. 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016 n. 76 e sono costituite da:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza  che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Avvertenze

A seguito di rettifica di sesso, se i coniugi, precedentemente uniti in matrimonio, manifestano la volontà di non procedere allo scioglimento del matrimonio ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso, si ha l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con conseguente annotazione nell’atto di matrimonio e di nascita.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396/2000 del 3/11/2000
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Decreti legislativi nn.5/6/7 del 19/1/2017
Delibera  di giunta n.139 del 26/7/2016

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