Separazione - Divorzio (davanti all'Avvocato)

Separazione - Divorzio (davanti all'Avvocato)

Ufficio: Servizi Demografici, Relazioni con il Pubblico
Referente: Mirella Maestrelli - David Thomas Willard
Responsabile: Mirella Maestrelli
Indirizzo: Piazza Mino, 26
Tel: 055055
Fax: 055/5961223
E-mail: ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it: comune.fiesole@postacert.toscana.it
Orario di apertura: su appuntamento 055/5961241/288

Descrizione

Procedimenti di separazione e divorzio (davanti all'avvocato).

Requisiti del richiedente

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere per ottenere il divorzio o la separazione personale con la procedura di negoziazione assistita  da un avvocato

La negoziazione assistita può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato redige un accordo che sancisce e regola la separazione o il divorzio e autentica le firme dei coniugi che lo hanno sottoscritto.

I coniugi devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge, per tutti gli adempimenti normativi previsti e per l'iter della procedura.

 

Iter procedura

L'avvocato  trasmette copia autenticata dell'accordo sottoscritto dai coniugi al Procuratore della Repubblica per ottenere il nulla osta oppure l’autorizzazione necessari. 

L’accordo sarà integrato dall' autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli)

  •     in presenza di figli minori;
  •     in presenza di figli maggiorenni incapaci o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.


 

Tempi

L'avvocato entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o della autorizzazione dal Procuratore trasmette la convenzione di negoziazione al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

L’invio può essere fatto anche  da uno solo degli avvocati (come previsto son circolare n. 6/2015 del  Ministero Interno) ma l'accordo deve essere firmato  da parte di entrambi.

Si chiede cortesemente la collaborazione  dei legali interessati per la compilazione del modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa assieme al modulo di richiesta di trascrizione.

 

La consegna può avvenire:

  • a mano o per posta presso l'Ufficio protocollo del Comune
  • tramite PEC - Posta Elettronica Certificata: comune.fiesole@postacert.toscana.it.
    La documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato.

È disponibile nella sezione Modulistica fac-simile di lettera di trasmissione e il modulo per la rilevazione obbligatoria dei dati inerenti separazioni e divorzi.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe

Normativa di riferimento

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

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