Residenza - tutte le informazioni e la modulistica

Residenza - tutte le informazioni e la modulistica

Ufficio: Servizi Demografici, Relazioni con il Pubblico
Responsabile: Mirella Maestrelli
Indirizzo: P.zza Mino 24/26
Tel: per informazioni 055055
Fax: 055/5961223
E-mail: comune.fiesole@postacert.toscana.it

Descrizione

Informativa e modulistica su cambio di residenza, trasferimenti all'estero, dichiarazione d'iscrizione.

Modalità di richiesta

L’Ufficiale d’Anagrafe riceve le dichiarazioni e si accerta che la domanda sia completa e ricevibile.

La dichiarazione di residenza deve essere inviata:

In caso di invio per PEC (anche  da mail non pec) scansionare in un unico PDF  tutti i documenti da allegare. Una pec per ogni richiesta di cambio residenza.

In caso di compilazione parziale/documentazione incompleta o invio a mail non pec la richiesta non sarà accolta.

 

Link Ministero dell’Interno e nostra cartella

Requisiti del richiedente

Quando ci si trasferisce da un comune italiano o dall'estero in una abitazione posta sul territorio del Comune di Fiesole, oppure quando si cambia abitazione all'interno del Comune stesso, la dichiarazione d’iscrizione o di variazione di  residenza deve essere effettuata entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento.

La dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale d’Anagrafe del Comune dove si è stabilita la dimora abituale, compilando i moduli previsti dal Ministero dell’Interno .

Tali moduli, unitamente alle istruzioni per la loro compilazione, sono disponibili su questo sito, sul sito del Ministero dell’Interno oppure allo sportello anagrafe del Comune (Piazza Mino n.26)

Le dichiarazione dovranno essere attentamente compilate negli spazi contrassegnati dall'asterisco, in quanto si tratta di dati obbligatori.

Documentazione da presentare

Nel caso di compilazione parziale o documentazione incompleta, la richiesta potrebbe essere valutata irricevibile, si raccomanda pertanto di compilare la dichiarazione con attenzione.

L'indirizzo dell'abitazione ed il numero civico devono essere indicati correttamente.

Si raccomanda di allegare (visti i frequenti errori o incomprensioni su quanto indicato nei moduli) fotocopia di patenti e libretti di circolazione di auto veicoli, motocicli o ciclomotori per effettuare correttamente le operazioni di aggiornamento dei dati in capo alla Motorizzazione e per consentire l’aggiornamento dell'indirizzo sulla patente (previsto dal 1° ottobre 1995) e sul libretto di circolazione (dal 1°marzo 1997).

I possessori di patente di guida e/o proprietari di veicoli, devono compilare i campi specifici del modulo di Dichiarazione di residenza (La Motorizzazione NON invia più alcun adesivo da applicare né sulla patente né sui libretti dei veicoli intestati - circolare 27972/2020 vedi normativa di riferimento)

In ottemperanza all'art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014, è obbligatoria, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la produzione delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione o altro) presso il quale si dichiara di aver fissato la propria dimora abituale.

Iter procedura

L’Ufficiale d’Anagrafe che riceve la dichiarazione di residenza, comunica l’avvio del procedimento d’iscrizione  al Comune di precedente residenza del dichiarante ed entro 2 giorni lavorativi  registra i dati in anagrafe.

Il richiedente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.7 della legge 241/1990.

La residenza decorre dal giorno della dichiarazione.

Tempi

L'avvio del procedimento sarà comunicato all'indirizzo indicato dal dichiarante.

Se entro 45 giorni l'interessato non riceve comunicazione di preavviso di rigetto dell'iscrizione anagrafica, la residenza diviene definitiva (applicazione del silenzio assenso).

Nel caso in cui l’esito degli accertamenti non confermi quanto dichiarato e/o non sussista l’elemento della dimora abituale dichiarata l’Ufficiale d’Anagrafe invierà una comunicazione al richiedente, il quale, entro 10 giorni dal ricevimento, potrà presentare osservazioni o integrazioni di quanto dichiarato in forma scritta.  

Se il procedimento di iscrizione anagrafica non ha esito positivo, verrà "ripristinata" la precedente posizione anagrafica.

Tale "ripristino" comporta la perdita degli eventuali benefici nel frattempo acquisiti. (Si ricordano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che prevedono l'assunzione di responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci rese, e l'eventuale conseguente obbligo di denuncia all'Autorità conseguente.)

Avvertenze

In caso di componenti dello stesso nucleo provenienti da comuni diversi ciascuno deve presentare la propria dichiarazione di iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui il richiedente  si trasferisca presso una famiglia già iscritta in anagrafe, uno dei componenti maggiorenni di quest'ultima dovrà dichiarare di esserne a conoscenza, firmare e allegare un documento.

In caso di convivenze (istituti religiosi, convitti, caserme, etc.), il responsabile della convivenza stessa dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto rispetto a quanto presentato dall'interessato.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.223 del 30/5/1989 Legge finanziaria del 1998 Decreto Legge 9/2/2012 n.5 convertito in legge 4 aprile 2012 n.35

D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014

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