Matrimonio - Pubblicazioni di

Matrimonio - Pubblicazioni di

Ufficio: Servizi Demografici, Relazioni con il Pubblico
Responsabile: Mirella Maestrelli
Indirizzo: Piazza Mino 24
Tel: 055055
E-mail: ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it; comune.fiesole@postacert.toscana.it
Orario di apertura: SU APPUNTAMENTO 055055

Descrizione

Pubblicazioni di matrimonio

Modalità di richiesta

Per effettuare la richiesta di pubblicazione occorre prendere un appuntamento per mail all'indirizzo ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it .

Alla data concordata dovranno essere presenti entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale che non necessita di autentica (scrittura privata in originale).

Lo straniero che non parla correttamente la lingua italiana dovrà farsi assistere da un traduttore-interprete maggiorenne sia quando chiede le pubblicazioni che durante la celebrazione.

Il traduttore deve esibire un documento d'identità.

 

 

Requisiti del richiedente

Chi intende contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o con altri culti acattolici ammessi dalla Stato Italiano deve effettuare le pubblicazioni di matrimonio.

 

Documentazione da presentare

Al momento dell'appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio occorre presentare:

- Documento di identità valido

- Codice fiscale

- Eventuale procura speciale in originale con allegata copia di documento d'identità valido.

Inoltre:

1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Fiesole;

2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni  Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.

I cittadini stranieri devono presentare inoltre

1) nulla osta al matrimonio rilasciato da autorità di rappresentanza dello stato di appartenenza in Italia (Consolato e Ambasciata). La firma del Console o ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura (occorre marca da bollo da 16 euro).

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia).

Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aia.

Il cittadino di nazionalità polacca deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

· dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 14,62;

· atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di __________________________ o Notaio.


Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

· dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16;

· atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).

· Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).


N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.


Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

A) nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;

B) con certificato del proprio Consolato in Italia;

C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

Iter procedura

L'Ufficiale di Stato Civile accertata la veridicità di quanto dichiarato, acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria e provvede ad affiggere all'albo pretorio del comune la pubblicazione richiesta ed invia eventuale comunicazione al comune di residenza dell’altro richiedente.

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi più 3 per eventuali opposizioni.

Le pubblicazioni on-line sono visibili consultando l’Albo Pretorio presente sul sito del Comune

Decorso il termine della Pubblicazione l'Ufficio rilascia:
a) per i matrimoni da celebrare in forma religiosa:
1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile  in altro Comune devono presentare apposita richiesta indicando il motivo della loro scelta (è necessaria una marca da bollo di Euro 16).

A pubblicazione conclusa verrà rilasciata la richiesta delega alla celebrazione per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.

 

Costi

- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00  se entrambi gli sposi sono residenti a Fiesole

- n. 2 marche da bollo da Euro 16,00  se uno degli sposi è residente fuori Fiesole

Se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile fuori Fiesole occorre un'altra marca da bollo da Euro 16,00.

Informazioni

La pubblicazione viene esposta all'albo on line del Comune o dei Comuni di residenza.

Le pubblicazioni restano valide per il matrimonio nei 180 giorni successivi al termine delle stesse.

 

Normativa di riferimento

- Codice civile artt. 84 e sgg.
- DPR 396/2000 Art.50 "Ordinamento dello Stato Civile".

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