Attività rumorose

Attività rumorose

Ufficio: Servizio Ambiente
Referente: Beatrice Fontani
Responsabile: Beatrice Fontani
Indirizzo: Via Portigiani, 27 - Fiesole
Tel: 0555961273
Fax: 055/5961247
E-mail: ufficio.territorio@comune.fiesole.fi.it
Orario di apertura: SU APPUNTAMENTO

Descrizione

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Modalità di richiesta

Domanda in bollo da presentarsi dai 40 ai 60 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose.

 

Requisiti del richiedente

La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti per attività rumorosa temporanea potrà essere presentata o dal committente dei lavori (privato o pubblico) o dall'impresa esecutrice o dal soggetto gestore dell'attività.

Iter procedura

A seconda della durata dell'attività rumorosa si presenta un tipo di domanda diverso:

- fino a 5 giorni (ALLEGATO A)

- tra i 5 e 20 giorni (ALLEGATO B)

- oltre i 20 per manifestazioni di pubblico spettacolo  (ALLEGATO C)

- attività che non rientrano nei casi precedenti (es lavori edili) (ALLEGATO D)

 

 

Costi

- bollettino con diritti tecnici e di segreteria di euro 50

- marca da bollo per richiesta e ritiro da euro 16,00 cadauna

Il valore della marca da bollo indicato nella modulistica è da considerarsi aggiornato secondo le nuove disposizioni.

Informazioni

ECCO ALCUNI ART. DAL REGOLAMENTO:

TITOLO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13 Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga al limite differenziale di immissione é consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14 Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo complessivo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 4 - Valutazione di impatto acustico
Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :
- I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995 e di seguito riportate :
a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986;
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
d) discoteche;
e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
f) impianti sportivi e ricreativi;
g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di Concessione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente previsto dalla Legge Regionale n. 43 del 5/08/2003, la documentazione prescritta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM del 14 Novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge n. 447/1995, la documentazione di impatto acustico, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Comunque l'esercizio dell'attività potrà avere inizio solo dopo la certificazione (collaudo di verifica) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; tale documento dovrà essere depositato presso gli uffici comunali.

 

Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico
I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge n. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995.

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI
PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. n. 89/98
(LR. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c)
1. Premessa
Nelle presenti linee guida, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89, sono definite le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal D.P.C.M. 14 dicembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
2. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, indivituate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune, se tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene o di quelli eventualmente indicati dal regolamento per l'area.

Il regolamento comunale fissa le modalità di presentazione delle domande per l'uso di tali aree e stabilisce altresì che lo svolgimento delle
attività da esso previste non produca il superamento dei limiti di zona all'esterno di esse.
Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti di zona acustica all'interno dell'area o di quelli specifici dell?area eventualmente individuati dal regolamento, sono sottoposte a specifica autorizzazione come indicato al successivo punto 3.
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale svolta (come ad esempio: piani-bar, serate musicali, ecc.), quando abbiano una durata limitata nell'arco di un anno.
3. Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione
3.1 Criteri generali
a) Il Comune può, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge n. 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo paragrafo 3.2, il Responsabile del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio acquisisce il parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
c) Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciata su ciascuna zona del territorio comunale.
d) Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Responsabile del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio.
I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell?Ambiente del 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.
Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
3.2 Provvedimenti di deroga semplificati
Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.
3.2.1 Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura
Orario dei lavori:
L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 e le 19:00; Il comune, con regolamento, può ridurre tali fasce orarie, distinguendo tra periodo invernale ed estivo.
Limiti:
euro 70 dB(A,) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.
Durata dei lavori:
- massimo 20 giorni lavorativi.
Giorni:
- tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.
Documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi:
1) una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
3) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;
I documenti indicati ai punti 1),2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.
3.2.2 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:
- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
Limiti:
Esternamente all'area:
- coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale);
Internamente all'area:
- definiti dal regolamento comunale dell'area.
Durata dell'attività:
- qualunque periodo.
Giorni:
- tutti.
Orario dell'attività:
- quello previsto dal regolamento comunale per l'area, che verrà emanato successivamente all'approvazione del presente piano.
3.2.3 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui al punto 2
Orario:
- dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
Limiti:
- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
Durata:
- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.
Giorni:
- tutti.
Documentazione da presentare per durate superiori a 3 giorni:
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
3.3 Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.
La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

 

Normativa di riferimento

- l.n.447/95

- l.r. 89/98

- regolamento comunale

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