|
Fiesole avrà il suo registro per le Unioni
civili. Il consiglio comunale di Fiesole
ha approvato, infatti, durante la seduta di
ieri martedì 25 maggio, un ordine del giorno
che impegna l'amministrazione a istituire un
registro delle Unioni civili.
La proposta è arrivata dai Gruppi consiliari
Centrosinistra per Fiesole e Laboratorio per la
Sinistra – Rifondazione Comunista. L’ordine del
giorno è stato votato favorevolmente, oltre che
da parte dei consiglieri dei due Gruppi che lo
hanno presentato, dal Gruppo Cittadini per
Fiesole, mentre il Gruppo Popolo della Libertà
si è espresso con voto negativo.
La proposta è stata presentata per rispondere ai
bisogni della comunità cittadina, che, al pari
di quella italiana, è caratterizzata dal
crescere di forme di legami affettivi che non si
concretano nell’istituto del matrimonio, ma che
ugualmente si denotano per convivenza stabile e
duratura. È stato, quindi, ritenuto
indispensabile assicurar a livello comunale una
disciplina a questi rapporti, in attesa di una
legge primaria che individui in loro più
generale status giuridico nell’ambito del
diritto alla famiglia.
Possono chiedere di essere iscritti nel Registro
due persone, anche dello stesso sesso, non
legate da vincoli di matrimonio, parentela,
adozione, tutela, ma da vincoli affettivi,
coabitanti da almeno un anno o due persone
coabitanti da almeno un anno per motivi di
reciproca assistenza morale e/o materiale. In
entrambi i casi i soggetti devono avere dimora
abituale nel comune di Fiesole.
Le iscrizioni nell’elenco avvengono solamente
sulla base di una domanda presentata
congiuntamente dagli interessati all’Ufficio
comunale competente. Il venir meno della
situazione di coabitazione e di dimora abitale
nel comune di Fiesole o della reciproca
assistenza produce la cancellazione d’ufficio
dall’elenco, la quale avviene, altresì, dietro
richiesta di una o di entrambe le persone
interessate.
L’iscrizione al registro delle Unioni civili non
assume carattere costitutivo di status ulteriori
e quindi riconoscimenti di poteri o doveri
giuridici diversi da quelli già riconosciuti
dall’ordinamento agli stessi soggetti.
Il Registro, inoltre, non avrà alcuna relazione
o interferenza con quelli anagrafici e di stato
civile o connessione con l’ordinamento
anagrafico o di stato civile.
|